D.P.R. 420/1959
Art. 164 — Art. 78 del Testo Unico
Art. 164. (Art. 78 del Testo Unico) RIMORCHI Un rimorchio agricolo di peso complessivo a pieno carico fino a 15 q.li, e' considerato parte integrante della trattrice agricola dalla quale e' trainato, ai sensi dell'art. 29 del Testo Unico quando non supera le dimensioni d'ingombro di metri 2 di larghezza e di metri 3 di lunghezza. Il peso complessivo del rimorchio, nel limite di q.li 15, non potra' superare in ogni caso il doppio del peso della trattrice.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 420/1959 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.