D.P.R. 420/1959
Art. 159 — Art. 18 del Testo Unico
Art. 159. (Art. 18 del Testo Unico) Ogni segnalazione diversa (cartelli, segni sulla pavimentazione, segnali luminosi) della quale e' vietato l'impiego e' quella che differisce dalle segnalazioni prescritte nel presente Regolamento, particolarmente per una o piu' delle seguenti caratteristiche: - tipo, forma e proporzioni del simbolo e delle zone colorate; - colori e luci impiegati e loro disposizione; - forma e grandezza del cartello o dei dispositivi luminosi; - erronea applicazione di materiali rifrangenti; - nuovi segnali non previsti nelle norme nazionali; - iscrizioni che si differenzino da quelle previste sia per realizzazione che per significato. I modi diversi, da quelli prescritti con i quali e' vietata la applicazione di segnali stradali, possono riguardare i criteri seguenti: - distanze, altezze e luoghi di posa; - tipo, o simbolo del cartello, in rapporto alla configurazione stradale. E' vietato l'uso di segnali stradali, anche in formato ridotto, in luoghi o posizioni, e per scopi diversi, da quelli del segnalamento stradale.
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