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D.P.R. 420/1959

Art. 130 — Art. 15 del Testo Unico

ELI /it/dpr/1959/06/30/420/art/130parte di D.P.R. 420/1959
Art. 130. (Art. 15 del Testo Unico) ATTRAVERSAMENTI DI LINEE FERROVIARIE DI RACCORDI Gli attraversamenti di strade da parte di binari percorsi da convogli ferroviari marcianti a velocita' ridotta per l'incrocio a vista o per incrocio protetto da agente della ferrovia o con apposito semaforo, possono essere segnalati ai conducenti ed ai pedoni con il segnale "Pericolo generico" in sostituzione di quello: "Croce di Sant'Andrea" e del segnale "Passaggio a livello senza barriere" ed eventuali segnali intermedi. Il segnale "Pericolo generico" deve essere posto alla distanza regolamentare dell'attraversamento e ripetuto in prossimita' di questo qualora l'incrocio si effettui a vista ovvero per ogni altra situazione che lo renda necessario. Inoltre sotto il cartello deve essere specificato il pericolo con la iscrizione "TRENO". La posa dei segnali di pericolo installati in prossimita' dell'attraversamento e' effettuata a cura e spese dell'esercente, la ferrovia o del proprietario del raccordo: e' effettuata invece, a cura e spese degli Enti proprietari della strada la posa degli altri segnali.

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