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D.P.R. 420/1959

Art. 124 — Art. 15 del Testo Unico

ELI /it/dpr/1959/06/30/420/art/124parte di D.P.R. 420/1959
Art. 124. (Art. 15 del Testo Unico) DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE OTTICA ED ACUSTICA DELLE BARRIERE Il dispositivo di segnalazione acustica previsto dall'art. 15 del Testo Unico deve produrre il suono di una campana o suoneria di livello sonoro tale da essere udibile a distanza non inferiore a 100 m. in assenza di ostacoli, e con vento e rumori trascurabili. Il funzionamento dei dispositivi di segnalazione acustica deve iniziare almeno 5 secondi prima dell'inizio dell'abbassamento delle barriere e terminare non prima di 5 secondi dall'inizio dell'abbassamento. Ad integrazione dei dispositivi di segnalazione acustica possono essere impiegati dispositivi di segnalazione ottica a luce rossa, installati normalmente sul margine destro della carreggiata nelle immediate vicinanze del passaggio a livello e collocati in modo da essere visibili dalla strada alla maggiore distanza possibile. L'altezza da terra del contro del dispositivi di segnalazione ottica deve essere compresa tra m. 2 e metri 2,50, le caratteristiche geometriche dei disposiviti sono indicate nelle figg. 164 e 165. Il dispositivo a luce rossa deve avere intensita' tale da risultare visibile, di giorno e in assenza di nebbia, almeno a 100 m. Qualora la luce rossa sia resa visibile posteriormente il dispositivo di segnalazione acustica puo' emettere un segnale di livello sonoro inferiore a quello indicato nel primo comma.

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