D.P.R. 393/1959
Art. 95 — Circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati negli Stati esteri
Art. 95. (Circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati negli Stati esteri) Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano gia' adempiuto alle formalita' doganali sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base ai certificato di immatricolazione dello Stato di origine.
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