D.P.R. 393/1959
Art. 90 — Possesso del documento necessario per la guida
Art. 90. (Possesso del documento necessario per la guida) Il conducente di ciclomotori deve avere con se' un documento dal quale possa rilevarsi l'eta'. Il conducente di altri veicoli a motore deve avere con se' la patente di guida o l'autorizzazione per l'esercitazione. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 393/1959 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.