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D.P.R. 393/1959

Art. 87 — Validita' della patente di guida

ELI /it/dpr/1959/06/15/393/art/87parte di D.P.R. 393/1959
Art. 87. (Validita' della patente di guida) La patente di guida per autoveicoli e motoveicoli ad uso pubblico e' valida anche per la guida ad uso privato delle stesse categorie di veicoli. La patente di guida per autoveicoli e motoveicoli delle categorie B, C e D e' valida anche per le categorie che rispettivamente le precedono nell'elencazione di cui all'art. 80. La patente di guida per autoveicoli e motoveicoli della categoria F e' valida soltanto per la guida del veicolo ivi indicato e specialmente adattato in relazione alla mutilazione o alla minorazione del titolare di essa. La patente di guida per autoveicoli e motoveicoli delle categorie A e B rilasciata a mutilati o minorati fisici e' valida soltanto per la guida dei veicoli ivi indicati. La patente di guida per macchine agricole, carrelli e macchine operatrici e' valida anche per la guida di motoveicoli della categoria A ad uso privato. Chiunque, munito di patente per autoveicoli e motoveicoli, guida un autoveicolo o motoveicolo di categoria diversa da quelle per le quali la patente e' valida, ovvero pur guidando veicolo della stessa categoria, in servizio pubblico e' munito di patente ad uso privato, a meno che, in questa ultima ipotesi, guidi un autoveicolo della categoria E, e' punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire diecimila, a lire quarantamila; qualora sia munito di patente ad uso privato per motoveicoli della categoria A e' punito con l'arresto da due a quattro mesi e con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila. Chiunque, munito di patente per autoveicoli e motoveicoli della categoria F, guida un veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato in relazione alla sua mutilazione o minorazione, ovvero munito di patente per autoveicoli o motoveicoli delle categorie A e B quale mutilato o minorato fisico, guida un autoveicolo o motoveicolo di categoria o tipo diverso, e' punito con l'arresto da due a quattro mesi e con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila. Chiunque, munito di patente per macchine agricole, carrelli o macchine operatrici, guida un veicolo di categoria diversa da quella per la quale la patente e' valida, e' punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire diecimila a lire quarantamila.

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