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D.P.R. 393/1959

Art. 84 — Scuole per conducenti di veicoli a motore

ELI /it/dpr/1959/06/15/393/art/84parte di D.P.R. 393/1959
Art. 84. (Scuole per conducenti di veicoli a motore) Le scuole per conducenti di veicoli a motore sono soggette ad autorizzazione del Ministero dei trasporti e sono sottoposte alla sua vigilanza. L'autorizzazione puo' essere rilasciata a chi possiede adeguata capacita' finanziaria. L'autorizzazione non puo' essere concessa ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dallo art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. L'autorizzazione puo' essere negata alle persone indicate nell'art. 1 di detta legge. La scuola deve possedere una adeguata attrezzatura tecnica e deve disporre di un direttore, di insegnanti e di istruttori, riconosciuti idonei dall'Amministrazione. I veicoli adibiti a scuola guida debbono essere assicurati per la responsabilita' civile dei danni derivanti dalla loro circolazione, per somme non inferiori a quelle stabilite dal Ministero dei trasporti. L'autorizzazione e' sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando: a) l'attivita' della scuola non si svolga regolarmente; b) il titolare non provveda alla sostituzione del direttore o degli insegnanti o degli istruttori che non siano pina ritenuti idonei dall'Amministrazione; c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'Amministrazione ai fini del regolare funzionamento della scuola. L'autorizzazione e' revocata quando: a) siano venuti meno la capacita' finanziaria o i requisiti morali del titolare; b) venga meno l'attrezzatura tecnica della scuola; c) sia stato adottato piu' di un provvedimento di sospensione. Nel regolamento saranno stabiliti i requisiti di idoneita' del direttore, degli insegnanti e degli istruttori delle scuole per conducenti; i programmi di esame per l'accertamento della idoneita' tecnica degli insegnanti e degli istruttori; le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico nonche' la durata, dei corsi. Chiunque gestisce mia scuola senza autorizzazione e' punito con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire diecimila a lire ventimila.

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