Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 393/1959Art. 76
D.P.R. 393/1959

Art. 76 — Certificato per carrelli o per macchine operatrici

ELI /it/dpr/1959/06/15/393/art/76parte di D.P.R. 393/1959
Art. 76. (Certificato per carrelli o per macchine operatrici) I carrelli, nonche' le macchine operatrici, per circolare su strada, debbono essere muniti di un certificato rilasciato da un Ispettorato della motorizzazione civile contenente i dati di identificazione e costruttivi e le prescrizioni alle quali la circolazione del veicolo e' subordinata. Il certificato e' rilasciato a seguito di visita e prova ed e' soggetto alle disposizioni dell'art. 65, in quanto applicabili. Quando l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione e' prescritto a termini dell'art. 110, detti veicoli debbono essere muniti dei dispositivi indicati nell'art. 71. Le macchine operatrici sgombraneve devono essere munite di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla. Chiunque circola su strada con un carrello o con una macchina operatrice senza aver ottenuto il certificato, ovvero non ottempera alle prescrizioni in esso contenute, e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila. Chiunque circola su strada con un carrello od una macchina operatrice nel quale alcuno dei dispositivi di segnalazione visiva o di illuminazione, nei casi in cui l'uso dei medesimi e' prescritto, sia mancante o non conforme alle disposizioni stabilite dal comma terzo del presente articolo, in relazione all'art. 71, e dal regolamento, e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 393/1959 · fonte Normattiva ↗

← Art. 75 Art. 77 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.