D.P.R. 393/1959
Art. 62 — Certificato per ciclomotori
Art. 62. (Certificato per ciclomotori) I ciclomotori per circolare debbono essere muniti di un certificato rilasciato da un Ispettorato della motorizzazione civile e contenente i dati di identificazione e costruttivi. Il certificato e' rilasciato sulla base della dichiarazione di conformita' al tipo omologato prevista dall'articolo 53 e, qualora si tratti di tipo non omologato, a seguito di visita e prova. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non e' stato rilasciato il certificato e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
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