D.P.R. 393/1959
Art. 60 — Estratto del documento di circolazione
Art. 60. (Estratto del documento di circolazione) Gli Uffici pubblici, quando il documento di circolazione venga ad essi consegnato per esigenze inerenti alle loro attribuzioni, rilasciano all'interessato un estratto, che lo sostituisce a tutti gli effetti per la durata massima di trenta giorni.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 393/1959 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.