D.P.R. 393/1959
Art. 6 — Tregge e slitte
Art. 6. (Tregge e slitte) La circolazione delle tregge e' ammessa soltanto per il trasporto di strumenti agricoli. La circolazione delle slitte e' ammessa soltanto quando le strade sono coperte di ghiaccio o neve di spessore sufficiente ad evitare il danneggiamento del manto stradale. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
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