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D.P.R. 393/1959

Art. 56 — Aggiornamento della carta di circolazione

ELI /it/dpr/1959/06/15/393/art/56parte di D.P.R. 393/1959
Art. 56. (Aggiornamento della carta di circolazione) Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi debbono essere sottoposti a visita e prova presso un Ispettorato della motorizzazione civile, qualora siano state modificate le caratteristiche indicate nella carta di circolazione o sia stato sostituito il telaio. In caso di sostituzione del telaio, l'Ispettorato deve esigere la documentazione relativa alla provenienza. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno stabilite le caratteristiche indicate nel documento di circolazione che importano, in seguito alla loro modifica, l'obbligo dell'aggiornamento del documento medesimo. Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato per l'aggiornamento della carta di circolazione e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila. La carta di circolazione e' ritirata immediatamente da chi accerta la contravvenzione ed e' inviata allo Ispettorato presso il quale l'interessato intende effettuare l'aggiornamento e' restituita, se del caso, dopo l'adempimento della prescrizione omessa.

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