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D.P.R. 393/1959

Art. 20 — Definizione dei veicoli

ELI /it/dpr/1959/06/15/393/art/20parte di D.P.R. 393/1959
Art. 20. (Definizione dei veicoli) Ai funi delle presenti norme si intendono per veicoli le macchine guidate dall'uomo e circolanti su strada, escluse quelle sprovviste di motore per uso di bambini o invalidi.

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