D.P.R. 393/1959
Art. 144 — Competenza per le materie regolate dalle presenti norme
Art. 144. (Competenza per le materie regolate dalle presenti norme) Salvo che nelle presenti norme sia diversamente disposto, la competenza per le materie da esse regolate spetta: a) al Ministero dei trasporti per quelle disciplinate nel titolo II (segnalazione stradale) art. 15 (segnalazione dei passaggi a livello); nel titolo III (veicoli in genere) ad eccezione degli articoli 22 (veicoli a braccia e a trazione animale), 23 (velocipedi), 32 (sagoma limite), 33 (pesi massimi) e 34 (traino di veicoli); nel titolo V (veicoli a motore) ad eccezione dell'art. 69 (limiti di sagoma e di peso delle macchine agricole); nel titolo VI, per quanto riguarda la guida dei veicoli a motore; nel titolo VII (disposizioni speciali); nel titolo VIII (norme di comportamento): art. 108 (incrocio su strade di montagna con autoveicoli adibiti a servizi pubblici di linea); art. 110 (uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi); art. 112 (limitazione dei rumori); art. 113 (uso dei dispositivi di segnalazione acustica); art. 123 (uso di occhiali e di determinati apparecchi durante la guida) e, in generale, per le norme concernenti la idoneita' dei veicoli a motore alla circolazione e l'abilitazione alla guida di essi; b) al Ministero dei lavori pubblici per quelle disciplinate nel titolo I (disposizioni generali); nel titolo II (segnalazione stradale), ad eccezione dell'art. 15 (segnalazione dei passaggi a livello); nel titolo III (veicoli in generale): art. 22 (veicoli a braccia e a trazione animale); art. 23 (velocipedi) e art. 34 (traino di veicoli); nel titolo IV (veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi); nel titolo VI, per quanto concerne la condotta dei veicoli in genere e degli animali; nel titolo VIII (norme di comportamento) ad eccezione degli articoli 108 (incrocio su strade di montagna con autoveicoli adibiti a servizi pubblici di linea); 110 (uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi); 112 (limitazione dei rumori); 113 (uso di dispositivi. di segnalazione acustica); 121 (trasporto di cose sui veicoli a motore e sui rimorchi); 122 (trasporto di persone e di oggetti sugli autoveicoli, sui motoveicoli e sui ciclomotori); 123 (uso di occhiali e di determinati apparecchi durante la guida) e, in generale, per le norme concernenti la tutela delle strade e la circolazione stradale. La competenza per le materie disciplinate dagli articoli 32 (sagoma limite), 33 (pesi massimi), 69 (limiti di sagoma e di peso delle macchine agricole), 121 (trasporto di cose sui veicoli a motore e sui rimorchi), 122 (trasporto di persone e di oggetti sugli autoveicoli, sui motoveicoli e sui ciclomotori) e 124 (guida degli autobus, degli autotreni, degli autosnodati e degli autoarticolati) e' attribuita congiuntamente al Ministero dei lavori pubblici e al Ministero dei trasporti. Ciascuno dei due Ministeri, fermo restando quanto stabilito nei precedenti commi, esamina i problemi di carattere generale riflettenti la materia disciplinata dalle presenti norme, sentendo il parere dell'altro. Restano ferme le attribuzioni del Ministero dell'interno e degli altri Ministeri.
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