D.P.R. 393/1959
Art. 120 — Trasporto di cose sui veicoli a trazione animale
Art. 120. (Trasporto di cose sui veicoli a trazione animale) Sui veicoli a trazione animale il trasporto di cose non puo' superare il peso complessivo a pieno carico indicato sulla targa. Chiunque circola con un veicolo che supera il peso complessivo a pieno carico indicato sulla targa e' punito, salvo che non ricorra alcuna delle ipotesi di reato previste dall'art. 33, con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila.
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