D.P.R. 393/1959
Art. 111 — Cambiamento di direzione o di corsia Sospensione della marcia
Art. 111. (Cambiamento di direzione o di corsia Sospensione della marcia) I conducenti debbono segnalare tempestivamente la intenzione di effettuare il cambiamento di direzione sporgendo lateralmente il braccio destro o quello sinistro a seconda che occorra. Quando intendono fermarsi debbono alzare verticalmente il braccio. Ai fini indicati nei commi precedenti i conducenti di veicoli e per i quali sono prescritti indicatori di direzione e luci di arresto debbono adoperare detti di spositivi. Quando una carreggiata e' suddivisa in corsie i conducenti debbono segnalare tempestivamente nei modi indicati nei commi primo e terzo l'intenzione di cambiare corsia. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila.
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