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D.P.R. 449/1959

Art. 92 — Riassicurazione dei rischi dei trasporti marittimi ed aerei Legge 23 febbraio 1952, n

ELI /it/dpr/1959/02/13/449/art/92parte di D.P.R. 449/1959
Art. 92. Riassicurazione dei rischi dei trasporti marittimi ed aerei Legge 23 febbraio 1952, n. 102, art. 2 Il Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il comitato di vigilanza di cui all'art. 94, puo' autorizzare l'Unione italiana di riassicurazione ad assumere, per conto e nell'interesse dello Stato, in aggiunta alla riassicurazione dei rischi mine prevista dall'art. 90, la riassicurazione dei rischi dei trasporti marittimi ed aerei, che eccedono la capacita' di copertura del mercato assicurativo nazionale, e per i quali venga a mancare, per qualsiasi causa, la possibilita', o l'efficacia della riassicurazione presso mercati esteri.

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