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D.P.R. 449/1959

Art. 88 — Trasferimento di portafoglio di imprese in liquidazione Regio decreto-legge 13 luglio 1933, n

ELI /it/dpr/1959/02/13/449/art/88parte di D.P.R. 449/1959
Art. 88. Trasferimento di portafoglio di imprese in liquidazione Regio decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, conv. nella legge 22 gennaio 1934, n. 521, art. 2 Con i decreti presidenziali di liquidazione delle imprese e degli enti sottoposti alle norme del presente testo unico si puo', salva l'applicazione del secondo comma dell'art. 83, disporre che il commissario liquidatore provveda, con apposita convenzione, al trasferimento di ufficio del portafoglio a imprese in regolare esercizio negli stessi riami aventi capitali e riserve tecniche non minori del doppio di quelli dell'impresa o dell'ente posto in liquidazione e sempreche' sussistano le garanzie volute dal presente testo unico e dal regolamento nei riguardi di tutto il complesso dei contratti assunti dall'impresa in seguito alla cessione. La convenzione deve essere stipulata con l'impresa che offra le migliori condizioni e deve essere approvata con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina del commissario liquidatore. Il trasferimento di portafoglio assicurativo in base a convenzioni approvate e pubblicate ai sensi del precedente comma non e' causa di scioglimento del contratto di assicurazione. I rischi inerenti ai contratti come sopra trasferiti sono a carico dell'impresa cessionaria a decorrere dalla scadenza del suddetto termine di sessanta giorni. Per tutto il periodo di tempo relativo ai premi pagati, i contratti di assicurazione in corso non possono, salvo patto contrario, essere disdetti dall'impresa cessionaria. Qualora questa proceda, entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della convenzione e con preavviso di almeno trenta giorni, a notificare la disdetta di contratti di singoli assicurati, con decorrenza dalla successiva scadenza di premio, i medesimi assicurati possono, a loro volta, disdire tutti i contratti di assicurazione contro i danni stipulati con la cessionaria o con la cedente.

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