D.P.R. 449/1959
Art. 80 — Provvedimenti per la liquidazione
Art. 80. Provvedimenti per la liquidazione. Vigilanza Regio decreto-legge 29 aprile 1933, n. 966, conv. nella legge 17 aprile 1925, n. 743. art. 47 Nelle ipotesi previste dall'art. 71 del presente testo unico, il Ministero dell'industria e del commercio, accertata la deficienza di attivita' secondo le norme stabilite dal regolamento, invita l'impresa a reintegrare la deficienza stessa entro un mese, trascorso il quale, senza che la reintegrazione abbia avuto luogo o siano state date le occorrenti giustificazioni, promuove per decreto del Presidente della Repubblica, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, la liquidazione dell'impresa. Non puo' avere luogo la revoca del provvedimento per reintegrazioni tardive. Il decreto provvede alla nomina di un commissario liquidatore che assume l'amministrazione dell'impresa coi poteri dei liquidatori delle societa' commerciali, ferma l'osservanza dell'articolo 194, secondo comma, delle disposizioni sulla disciplina del fallimento del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La liquidazione si compie sotto la vigilanza del Ministero dell'industria e del commercio. Le competenze del liquidatore sono determinate con il decreto presidenziale di nomina e fanno carico alla liquidazione. I provvedimenti del Ministero possono essere impugnati esclusivamente con ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato.
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