D.P.R. 449/1959
Art. 74 — Annullabilita' Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n
Art. 74. Annullabilita' Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, conv. nella legge 17 aprile 1925, n. 472, art. 59 I contratti di assicurazione di cui all'art. 4, stipulati da imprese italiane o da imprese estere legalmente rappresentate nel territorio della Repubblica, sono annullabili, con le modalita' stabilite dal regolamento, a richiesta, dell'assicurato, se le relative polizze non vengono regolarmente registrate, gestite e contabilizzate presso le sedi o rappresentanze italiane agli effetti della determinazione delle cauzioni prescritte dal presente testo unico. In tale caso l'impresa e tenuta a restituire integralmente i premi pagati.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 449/1959 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.