D.P.R. 449/1959
Art. 63 — Bilancio degli enti di assicurazione sulla vita di propri iscritti e di capitalizzazione Legge 10 agosto 1950…
Art. 63. Bilancio degli enti di assicurazione sulla vita di propri iscritti e di capitalizzazione Legge 10 agosto 1950, n. 792, art. 2. All'obbligo previsto dall'art. 57 sono soggetti anche gli enti di cui all'art. 43, quando assumano l'impegno di corrispondere, in relazione alla durata della vita dei propri iscritti, capitali superiori a lire settantamila o rendite di importo maggiore a lire quattordicimila annue. Allo stesso obbligo sono soggetti gli enti indicati dall'art. 33. Per gli enti suddetti il Ministro per l'industria e il commercio puo' stabilire che la relazione di cui all'art. 57 sia presentata ad intervalli poliennali, anziche' per ogni bilancio annuale.
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