D.P.R. 449/1959
Art. 61 — Libri e registri contabili Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n
Art. 61. Libri e registri contabili Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, conv. nella legge 17 aprile 1925, n. 473, alt. 40. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione, nazionali ed estere, oltre i libri e scritture obbligatori stabiliti dal codice civile e da leggi speciali, debbono tenere i libri e i registri ausiliari stabiliti dal regolamento, agli effetti del controllo sul bilancio. Presso le imprese nazionali di assicurazione sulla vita e presso la rappresentanza delle imprese estere che esercitano l'assicurazione medesima deve essere tenuta una contabilita' speciale per le assicurazioni appartenenti al portafoglio italiano e tutto il materiale tecnico e statistico, relativo a queste assicurazioni, necessario ai fini del controllo prescritto dal presente testo unico.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 449/1959 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.