D.P.R. 449/1959
Art. 58 — Bilancio delle imprese estere Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n 966, conv
Art. 58. Bilancio delle imprese estere Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n 966, conv. nella legge 17 aprile 1925, n 473 art. 38. Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 5 (2° comma). Le imprese estere sono autorizzate a compilare il bilancio secondo le prescrizioni della legge del loro paese. Devono pero' compilare annualmente una situazione patrimoniale e un resoconto speciale per le operazioni compiute in Italia, in conformita' al modello prescritto.
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