D.P.R. 449/1959
Art. 54 — Ripartizione degli utili Legge 3 giugno 1940, n
Art. 54. Ripartizione degli utili Legge 3 giugno 1940, n. 761, art; 1 (n. 2). Dagli utili annuali dell'Istituto vengono prelevate: a) una quota non inferiore ai dieci per cento per la riserva ordinaria; b) la quota destinata alla riserva di garanzia prevista dallo statuto. Della parte rimanente, il 4,50 per cento e' cosi' ripartito: a) lo 0,75 per cento al consiglio di amministrazione, nelle proporzioni stabilite dallo stesso consiglio; b) il 3,75 per cento al personale amministrativo e tecnico, nelle proporzioni e con le modalita' fissate dal consiglio di amministrazione. Degli utili residuali una meta' puo' eventualmente essere devoluta, ai sensi dell'art. 10, a titolo di partecipazione agli assicurati diretti, nonche' alle singole compagnie private per la parte dei rischi da esse ceduta, ai sensi dell'art. 23; l'altra meta' e' versata al Tesoro dello Stato.
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