Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 449/1959Art. 51
D.P.R. 449/1959

Art. 51 — Estensione di esercizio all'estero Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n

ELI /it/dpr/1959/02/13/449/art/51parte di D.P.R. 449/1959
Art. 51. Estensione di esercizio all'estero Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, conv. nella legge 12 febbraio 1935, n. 303, art. 8. Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 10. Le societa' nazionali di assicurazione e di capitalizzazione che intendano estendere all'estero il loro esercizio debbono essere autorizzate dai Ministero dell'industria e del commercio, salvo che si tratti di societa' gia' in attivita' alla data di pubblicazione del regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, e che a tale data possedevano un capitale di lire venti milioni, se esercenti il ramo vita, o di lire dieci milioni, se esercenti altri rami di assicurazione.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 449/1959 · fonte Normattiva ↗

← Art. 50 Art. 52 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.