D.P.R. 449/1959
Art. 45 — Enti di gestione fiduciaria Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n
Art. 45. Enti di gestione fiduciaria Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, conv. nella legge 29 gennaio 1934, n. 304, art. 6. Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 13. Gli enti, comunque denominati e costituiti, che hanno per oggetto la gestione fiduciaria dei beni conferiti da terzi, corrispondendo utili sulla gestione, sono soggetti alle disposizioni del presente testo unico e del regolamento che disciplinano le imprese e gli enti di capitalizzazione, eccezione fatta per quelle relative alle riserve tecniche e devono possedere un capitale o un fondo di garanzia non inferiore a lire cinquanta milioni versato. Il capitale o il fondo di garanzia, e le riserve patrimoniali debbono essere costituiti ai sensi dell'art. 30 ovvero: a) da anticipazioni garantite da delegazioni a riscuotere somme di denaro dallo Stato o da altri enti pubblici; b) da anticipazioni su pegno di titoli di Stato o garantiti dallo Stato o di cartelle fondiarie ed obbligazioni a queste assimilate o parificate; c) da usufrutti e nude proprieta'; d) da obbligazioni ed azioni di enti similari o di credito, nel limite del dieci per cento del capitale. Gli enti di cui al primo comma possono ottenere l'autorizzazione a corrispondere per tutte le loro operazioni un interesse anziche' una quota di utili. Essi sono in tal caso soggetti alle disposizioni del presente testo unico e del regolamento che disciplinano le imprese e gli enti di capitalizzazione. Col decreto di autorizzazione sono approvati i tipi dei titoli alla cui emissione gli enti predetti intendano eventualmente procedere.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 449/1959 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.