D.P.R. 449/1959
Art. 24 — Modalita' della cessione Legge 3 giugno 1940, n
Art. 24. Modalita' della cessione Legge 3 giugno 1940, n. 761, art. 5 (1° comma). Legge 11 aprile 1955, n. 294, art. 8, (n. 2). La cessione di cui all'articolo precedente viene fatta verso una corrispondente aliquota del premio risultante dalla polizza di assicurazione, depurato della quota parte di spese di acquisizione, in misura non superiore all'ottanta per cento del premio del primo anno, col limite massimo del quattro per cento del capitale assicurato. Negli anni successivi al primo l'aliquota del premio da corrispondere dalle imprese private all'Istituto sara' decurtata delle spese di incasso, in misura pari all'otto per cento del premio annuo. Le imprese private sono autorizzate altresi' a trattenere meta' della quota parte proporzionale degli aumenti tariffari che vengano applicati ai sensi dell'art. 21 del presente testo unico. La provvigione di acquisto che l'Istituto deve corrispondere alle imprese private sulle quote ad esso cedute e' dall'Istituto stesso liquidata integralmente nel primo anno alle imprese, ma queste, sulle polizze che vengano stornate nel secondo anno, escluse quelle di cui all'art. 97, sono tenute a restituire, all'atto dello storno, il quindici per cento delle provvigioni percepite, commisurato al pro-rata dei premi stornati del secondo anno, trattenendo la differenza a rimborso delle spese fisse di acquisizione sostenute.
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