D.P.R. 449/1959
Art. 17 — Autorizzazione Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n
Art. 17. Autorizzazione Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, conv. nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 18 (1° e 2° comma). Le imprese nazionali che intendono esercitare l'industria delle assicurazioni o delle riassicurazioni sulla vita, le imprese estere che intendono esercitare nel territorio della Repubblica l'industria delle assicurazioni sulla vita e quelle che, per l'esercizio della riassicurazione nell'anzidetto ramo, intendono istituire nel territorio della Repubblica la legale rappresentanza, debbono essere a cio' preventivamente autorizzate. L'autorizzazione e' concessa dal Ministro per l'industria e il commercio con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
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