D.P.R. 449/1959
Art. 112 — Esecuzione delle sanzioni Legge 3 giugno 1940, n
Art. 112. Esecuzione delle sanzioni Legge 3 giugno 1940, n. 761, art. 16 Per l'esecuzione del decreto del Ministro per l'industria e il commercio, contro il quale non sia stato proposto reclamo, e della sentenza del Tribunale o della Corte d'appello, avente forza esecutiva, si applicano le disposizioni del testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
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