D.P.R. 449/1959
Art. 107 — Sanzioni per le distrazioni di contratti di assicurazioni sulla vita Legge 3 giugno 1940, n
Art. 107. Sanzioni per le distrazioni di contratti di assicurazioni sulla vita Legge 3 giugno 1940, n. 761, art. 11 Al produttore, anche se occasionale, o all'agente che abbia commesso una distrazione a danno di un altro assicuratore e' applicabile una pena pecuniaria non inferiore all'importo della provvigione di acquisto o degli altri compensi assegnatigli sotto qualsiasi forma per l'affare che ha determinato la violazione nonche' delle compartecipazioni liquidate per l'affare stesso al personale di acquisizione e di organizzazione.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 449/1959 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.