D.P.R. 449/1959
Art. 103 — Autorizzazione a stipulare contratti con effetto differito Legge 27 gennaio 1941, n
Art. 103. Autorizzazione a stipulare contratti con effetto differito Legge 27 gennaio 1941, n. 286, art. 3 (1° comma) Il Ministero dell'industria e del commercio ha facolta' di dare preventivamente speciali autorizzazioni a stipulare contratti o ad assumere impegni unilaterali con effetto differito di oltre un anno quando ricorrano particolari circostanze che giustifichino, a giudizio insindacabile dello stesso Ministero, una deroga ai divieti sanciti negli articoli precedenti.
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