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D.P.R. 645/1958

Art. 99 — Perdite Sono detraibili le perdite per la distruzione totale o parziale dei beni relativi all'impresa o per l…

ELI /it/dpr/1958/01/29/645/art/99parte di D.P.R. 645/1958
Art. 99. Perdite Sono detraibili le perdite per la distruzione totale o parziale dei beni relativi all'impresa o per la realizzazione di essi ad un prezzo inferiore al costo non ammortizzato o, se diverso, all'ultimo valore riconosciuto ai fini della determinazione del reddito, le perdite su crediti e le altre perdite inerenti all'attivita' produttiva del reddito.

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