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D.P.R. 645/1958

Art. 95 — Commisurazione dell'imposta Nei confronti di ciascun soggetto l'imposta e' commisurata in base al risultato c…

ELI /it/dpr/1958/01/29/645/art/95parte di D.P.R. 645/1958
Art. 95. Commisurazione dell'imposta Nei confronti di ciascun soggetto l'imposta e' commisurata in base al risultato complessivo netto di tutte le attivita' ed operazioni produttive di redditi classificabili nella stessa categoria.

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