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D.P.R. 645/1958

Art. 82 — Territorialita' dell'imposta Si considerano prodotti nel territorio dello Stato: a) i redditi dovuti da sogge…

ELI /it/dpr/1958/01/29/645/art/82parte di D.P.R. 645/1958
Art. 82. Territorialita' dell'imposta Si considerano prodotti nel territorio dello Stato: a) i redditi dovuti da soggetti domiciliati o residenti nello Stato; b) i redditi di capitale garantiti da ipoteca su beni situati nello Stato ancorche' dovuti da soggetti non domiciliati o residenti nello Stato; c) i redditi derivanti da attivita' commerciali esercitate nello Stato; d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da una attivita' esercitata nello Stato; e) i redditi di lavoro subordinato prestato nello Stato, nonche' i redditi di lavoro prestato all'estero nell'interesse della pubblica Amministrazione ovvero alle dipendenze di soggetti domiciliati o residenti nello Stato che non abbiano all'estero una distinta organizzazione con gestione e contabilita' separate alla quale faccia carico la retribuzione; f) i redditi prodotti all'estero da soggetti domiciliati o residenti nello Stato, quando non siano tassabili nell'altro Stato in forza di accordi internazionali. I redditi delle imprese commerciali operanti in Italia e all'estero si considerano prodotti nel territorio dello Stato per la parte derivante dall'attivita' esercitata nel territorio stesso per mezzo della sede centrale, di succursali o di altre stabili organizzazioni. Nei confronti delle imprese costituite nello Stato si considerano prodotti nel territorio di questo anche i redditi derivanti da attivita' esercitate all'estero senza una stabile organizzazione avente gestione e contabilita' separate. Questa disposizione si applica anche alle societa' costituite all'estero che hanno la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'impresa nel territorio dello Stato.

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