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D.P.R. 645/1958

Art. 7 — Divieto della doppia imposizione La stessa imposta non puo' essere applicata piu' volte in dipendenza dello s…

ELI /it/dpr/1958/01/29/645/art/7parte di D.P.R. 645/1958
Art. 7. Divieto della doppia imposizione La stessa imposta non puo' essere applicata piu' volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi.

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