D.P.R. 645/1958
Art. 51 — Effetti dell'iscrizione catastale Ai fini delle norme contenute nei precedenti articoli valgono, per ciascun …
Art. 51. Effetti dell'iscrizione catastale Ai fini delle norme contenute nei precedenti articoli valgono, per ciascun periodo d'imposta, esclusivamente le risultanze del catasto dei terreni al 31 agosto dell'anno precedente. Tuttavia la notificazione di atti di imposizione al soggetto iscritto in catasto e' inefficace nei confronti dell'effettivo titolare del diritto reale se l'inesattezza dell'intestazione catastale non gli sia imputabile. Le modificazioni risultanti dalle volture catastali non danno luogo ad iscrizioni suppletive ne' a sgravi d'imposta se non quando uno dei soggetti cui la voltura si riferisce sia esente dall'imposta stessa. Lo sgravio d'imposta si effettua a nome del precedente intestatario.
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