Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 645/1958Art. 44
D.P.R. 645/1958

Art. 44 — Regole sulla tenuta delle scritture contabili Le scritture contabili dei soggetti tassabili in base al bilanc…

ELI /it/dpr/1958/01/29/645/art/44parte di D.P.R. 645/1958
Art. 44. Regole sulla tenuta delle scritture contabili Le scritture contabili dei soggetti tassabili in base al bilancio debbono essere tenute in modo che se ne possano desumere chiaramente e distintamente gli elementi attivi e passivi che concorrono alla determinazione del reddito, in conformita' al modello di dichiarazione vigente all'inizio dell'esercizio. Le svalutazioni, le rivalutazioni e gli ammortamenti devono essere registrati nel libro giornale e nei singoli conti in voci separate e distinte per categorie di cespiti omogenei rispetto alla loro natura ed al periodo di ammortamento. Il libro degli inventari, oltre agli elementi prescritti dal codice civile o da leggi speciali, deve indicare la consistenza dei cespiti raggruppati in categorie omogenee per natura e valore ed il valore attribuito a ciascun gruppo. Ove dall'inventario non si rilevino gli elementi costituenti ciascun gruppo e la loro ubicazione devono essere tenute a disposizione degli uffici le distinte che sono servite per la compilazione dell'inventario. Alle scritture indicate dal primo comma, lettera d), e dal secondo comma dell'articolo precedente si applicano le disposizioni degli articoli 2215, 2216, 2219 e 2220 del codice civile. Al prospetto dei cespiti ammortizzabili si applicano le disposizioni degli articoli 2215 e 2220 del codice civile.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 645/1958 · fonte Normattiva ↗

← Art. 43 Art. 45 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.