D.P.R. 645/1958
Art. 44 — Regole sulla tenuta delle scritture contabili Le scritture contabili dei soggetti tassabili in base al bilanc…
Art. 44. Regole sulla tenuta delle scritture contabili Le scritture contabili dei soggetti tassabili in base al bilancio debbono essere tenute in modo che se ne possano desumere chiaramente e distintamente gli elementi attivi e passivi che concorrono alla determinazione del reddito, in conformita' al modello di dichiarazione vigente all'inizio dell'esercizio. Le svalutazioni, le rivalutazioni e gli ammortamenti devono essere registrati nel libro giornale e nei singoli conti in voci separate e distinte per categorie di cespiti omogenei rispetto alla loro natura ed al periodo di ammortamento. Il libro degli inventari, oltre agli elementi prescritti dal codice civile o da leggi speciali, deve indicare la consistenza dei cespiti raggruppati in categorie omogenee per natura e valore ed il valore attribuito a ciascun gruppo. Ove dall'inventario non si rilevino gli elementi costituenti ciascun gruppo e la loro ubicazione devono essere tenute a disposizione degli uffici le distinte che sono servite per la compilazione dell'inventario. Alle scritture indicate dal primo comma, lettera d), e dal secondo comma dell'articolo precedente si applicano le disposizioni degli articoli 2215, 2216, 2219 e 2220 del codice civile. Al prospetto dei cespiti ammortizzabili si applicano le disposizioni degli articoli 2215 e 2220 del codice civile.
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