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D.P.R. 645/1958

Art. 32 — Termine per l'accertamento Alla rettifica dei redditi compresi nelle dichiarazioni presentate tempestivamente…

ELI /it/dpr/1958/01/29/645/art/32parte di D.P.R. 645/1958
Art. 32. Termine per l'accertamento Alla rettifica dei redditi compresi nelle dichiarazioni presentate tempestivamente e, nei casi di mancata presentazione della dichiarazione, di quelli precedentemente accertati, deve procedersi a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la dichiarazione fu presentata o doveva essere presentata. All'accertamento d'ufficio dei redditi non dichiarati, che non abbiano formato oggetto di dichiarazione o accertamento per il precedente periodo d'imposta, deve procedersi a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata.

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