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D.P.R. 645/1958

Art. 287 — Esenzione per i terreni bonificati Fino al 1° gennaio 1960 l'esenzione dall'imposta sul reddito dominicale de…

ELI /it/dpr/1958/01/29/645/art/287parte di D.P.R. 645/1958
Art. 287. Esenzione per i terreni bonificati Fino al 1° gennaio 1960 l'esenzione dall'imposta sul reddito dominicale dei terreni disciplinata dagli articoli da 3 a 6 del regio decreto-legge 27 marzo 1939, n. 571, convertito nella legge 23 giugno 1939, n. 916 e' concessa con decreto dell'Intendente di finanza competente. Se l'esenzione concessa ai sensi del precedente comma riguarda annualita' d'imposta gia' iscritte a ruolo non si procede a sgravio e la scadenza dell'esenzione stessa viene protratta per un corrispondente numero di anni. Contro la decorrenza dell'esenzione stabilita dal decreto dell'Intendente di finanza gli interessati possono ricorrere entro trenta giorni dalla notificazione al Ministro per le finanze, che decide di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

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