D.P.R. 645/1958
Art. 284 — Conguaglio di ritenute d'acconto L'ammontare delle ritenute eseguite, ai sensi dell'art
Art. 284. Conguaglio di ritenute d'acconto L'ammontare delle ritenute eseguite, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, e dell'art. 2 della legge 21 maggio 1952, n. 477, modificato dall'articolo 31 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, sulle somme percepite dai contribuenti nel 1958 e la meta' dell'ammontare di quelle eseguite sulle somme percepite nel 1959 si detraggono dall'imposta sui redditi di ricchezza mobile delle categorie B e C/1 e dall'imposta complementare iscrivibili a ruolo per il secondo semestre dell'anno 1959 e per gli anni 1960, 1961, 1962 e 1963. La detrazione si effettua in ragione di un quinto dell'ammontare complessivo delle ritenute nel secondo semestre del 1959 e per ciascuno degli anni 1960, 1961, 1962 e 1963. Non e' ammesso alcun rimborso delle eventuali eccedenze. Per ottenere il conguaglio previsto dal primo comma i contribuenti debbono farne istanza contestualmente alla dichiarazione presentata nel 1960, allegando un certificato attestante, distintamente per ciascuna imposta, l'ammontare delle ritenute, rilasciato dal soggetto che le ha effettuate.
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