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D.P.R. 645/1958

Art. 279 — Commisurazione delle imposte per il secondo semestre dell'anno 1959 Le imposte dovute a norma dell'articolo p…

ELI /it/dpr/1958/01/29/645/art/279parte di D.P.R. 645/1958
Art. 279. Commisurazione delle imposte per il secondo semestre dell'anno 1959 Le imposte dovute a norma dell'articolo precedente per il secondo semestre dell'anno 1959 sono commisurate: a) le imposte sui redditi dei fabbricati e di ricchezza mobile e l'imposta complementare, sulla meta' dei redditi netti prodotti nell'anno 1959, diminuiti delle quote detraibili ai sensi degli articoli 13, primo comma, e 15 della legge 11 gennaio 1951, n. 25; b) l'imposta sul reddito dominicale dei terreni e l'imposta sul reddito agrario, sulla meta' dei redditi imponibili risultanti dai registri catastali al 28 febbraio 1959, rivalutati ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356, salvi gli sgravi e le iscrizioni suppletive dipendenti da variazioni dei redditi imponibili e da esenzioni. In caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi prodotti nel 1959, le imposte sui redditi dei fabbricati e di ricchezza mobile e l'imposta complementare dovute per il secondo semestre del 1959 sono commisurate sulla meta' degli imponibili relativi all'esercizio finanziario 1958-1959 con l'aumento previsto dall'art. 22, primo comma, del testo unico 5 luglio 1951, n. 573, salvo l'accertamento d'ufficio dei maggiori redditi. L'imposta complementare e' dovuta dai contribuenti il cui reddito complessivo netto dell'intero anno 1959, supera il limite stabilito dall'art. 31 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, con l'aliquota corrispondente all'intero ammontare del reddito stesso. La riduzione di aliquota, prevista dal secondo comma dell'art. 1 della legge 21 maggio 1952, n. 477, per i redditi di ricchezza mobile delle categorie B e C/1, si applica per la parte eccedente le lire 120.000 fino a lire 480.000. L'imposta di ricchezza mobile delle categorie B e C/1 e l'imposta complementare dovute per il secondo semestre dell'anno 1959 sono ridotte di una cifra pari alla meta' delle ritenute d'acconto eseguite, ai sensi del terzo comma dell'art. 2 della legge 21 maggio 1952, n. 477, modificato dall'art. 31 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, e ai sensi dell'art. 18 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, sui redditi o sulle somme percepite dai contribuenti nell'anno 1959.

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