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D.P.R. 645/1958

Art. 276 — Imprese assicuratrici Nei riguardi delle imprese private di assicurazione e riassicurazione restano ferme le …

ELI /it/dpr/1958/01/29/645/art/276parte di D.P.R. 645/1958
Art. 276. Imprese assicuratrici Nei riguardi delle imprese private di assicurazione e riassicurazione restano ferme le disposizioni dell'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 792, salva la riduzione ad un mese del termine stabilito dal terzo comma dell'articolo stesso per la presentazione della dichiarazione.

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