D.P.R. 645/1958
Art. 262 — Procedura per l'applicazione delle sanzioni a titolo di morosita' Nelle ipotesi previste dall'articolo 261 l'…
Art. 262. Procedura per l'applicazione delle sanzioni a titolo di morosita' Nelle ipotesi previste dall'articolo 261 l'esattore informa l'ufficio delle imposte entro sessanta giorni dalla scadenza della sesta rata d'imposta o, nel caso previsto dall'ultimo comma dello stesso articolo, dalla scadenza dell'unica rata. L'ufficio delle imposte redige il processo verbale di morosita', contenente l'invito al contribuente a presentarsi all'Intendente di finanza entro un termine non inferiore a trenta giorni, con l'avvertenza che in caso di mancata comparizione o di mancato pagamento entro il detto termine si procedera' alla applicazione delle sanzioni. Il verbale e' comunicato all'Intendente e notificato al contribuente. Se il contribuente si presenta l'Intendente di finanza ha facolta' di assegnarli un nuovo termine per il pagamento delle imposte dovute. Le dichiarazioni rese dal contribuente ed il provvedimento adottato dall'Intendente sono riportati nel processo verbale. Se il contribuente non si presenta o non provvede tempestivamente al pagamento l'Intendente di finanza condanna il contribuente all'ammenda ovvero, nei casi contemplati dal secondo e dall'ultimo comma dell'articolo 261, dispone che l'esattore presenti il ricorso per la dichiarazione del fallimento o pronuncia con decreto motivato la sospensione dall'esercizio dell'attivita' professionale. Il decreto di sospensione e' notificato all'interessato che puo' ricorrere entro quindici giorni al Ministro per le finanze; in caso di mancata proposizione o di rigetto del ricorso il decreto e' comunicato per i provvedimenti di competenza all'organo incaricato della tenuta dell'albo o all'autorita' che concesse l'autorizzazione.
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