D.P.R. 645/1958
Art. 252 — Frode fiscale E' punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 50.000 a lire 600.000, ferme…
Art. 252. Frode fiscale E' punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 50.000 a lire 600.000, ferme restando le altre sanzioni eventualmente applicabili: a) chi, essendo tenuto a sottoscrivere la dichiarazione ed essendo venuto a conoscenza che negli inventari o bilanci e' stata omessa l'iscrizione di attivita' o sono state iscritte passivita' inesistenti, ovvero che sono state formate scritture o documenti fittizi o sono state alterate scritture o documenti contabili, sottoscrive la dichiarazione senza rettificare i dati conseguenti rilevanti nella determinazione dei redditi imponibili; b) chiunque, al di fuori dei casi previsti nella lettera a), indica nella dichiarazione passivita' inesistenti rilevanti nella determinazione dei redditi imponibili; c) chiunque commette altri fatti fraudolenti al fine di sottrarre redditi alle imposte dirette. Se i fatti indicati dal comma precedente comportano evasione d'imposta per un ammontare eccedente le lire 600.000 la multa e' applicata in misura pari all'ammontare della imposta di cui si e' tentata l'evasione. Si applica soltanto la multa se i fatti indicati dal primo comma comportano una evasione d'imposta di speciale tenuita'.
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