D.P.R. 645/1958
Art. 242 — Espropriazione di navi ed aeromobili Le norme di questo paragrafo si applicano, in quanto compatibili, anche …
Art. 242. Espropriazione di navi ed aeromobili Le norme di questo paragrafo si applicano, in quanto compatibili, anche per l'espropriazione di navi ed aeromobili. Le norme concernenti i registri immobiliari si intendono riferite ai registri di cui agli articoli 146, 233, 848 del codice della navigazione. Resta fermo il disposto dell'art. 250 di tale codice. Il prezzo base dell'incanto e' determinato dal pretore, sentito a seconda dei casi il registro navale italiano o il registro aeronautico italiano.
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