Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 645/1958Art. 233
D.P.R. 645/1958

Art. 233 — Avviso di vendita Il pignoramento immobiliare si esegue mediante la trascrizione, a norma del secondo comma d…

ELI /it/dpr/1958/01/29/645/art/233parte di D.P.R. 645/1958
Art. 233. Avviso di vendita Il pignoramento immobiliare si esegue mediante la trascrizione, a norma del secondo comma dell'art. 555 del codice di procedura civile, di un avviso di vendita contenente: a) le generalita' del debitore; b) la descrizione degli immobili con le indicazioni catastali e la precisazione dei confini, dell'estensione e del reddito; c) il giorno, l'ora e il luogo del primo, del secondo e del terzo incanto, con intervallo minimo di dieci giorni tra i primi due e di sessanta giorni tra il secondo e il terzo; d) l'ammontare del credito esattoriale distinto per imposta, per periodo d'imposta, per indennita' di mora e per spese di esecuzione gia' maturate; e) il prezzo base dell'incanto; f) la misura minima dell'aumento da apportare alle offerte; g) l'avvertenza che le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell'aggiudicatario; h) l'ammontare della cauzione e il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti; i) l'ingiunzione di astenersi da qualunque atto diritto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all'espropriazione e i frutti di essi. L'avviso di vendita, immediatamente dopo la trascrizione, e' notificato al debitore.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 645/1958 · fonte Normattiva ↗

← Art. 232 Art. 234 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.