D.P.R. 645/1958
Art. 225 — Prezzo base Se il valore dei beni pignorati non risulta da listino di borsa o di mercato il prezzo base e' qu…
Art. 225. Prezzo base Se il valore dei beni pignorati non risulta da listino di borsa o di mercato il prezzo base e' quello indicato nel verbale di pignoramento. Tuttavia, quando l'esattore lo ritenga opportuno o quando ne abbia fatto richiesta il debitore ed in ogni caso per gli oggetti preziosi, il prezzo base e' fissato da uno stimatore designato dal segretario comunale. Nel secondo incanto i beni, ad eccezione degli oggetti preziosi, sono venduti al migliore offerente ad un prezzo non inferiore alla meta' del prezzo base.
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