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D.P.R. 645/1958

Art. 221 — Custodia dei beni pignorati La custodia dei beni pignorati e' affidata allo stesso debitore o ad un terzo

ELI /it/dpr/1958/01/29/645/art/221parte di D.P.R. 645/1958
Art. 221. Custodia dei beni pignorati La custodia dei beni pignorati e' affidata allo stesso debitore o ad un terzo. L'esattore non puo' essere nominato custode. L'esattore puo' disporre in ogni tempo la sostituzione del custode. Non trovandosi persona idonea all'affidamento della custodia, i beni pignorati sono presi in consegna dal Comune. Si applica la disposizione del primo comma dello art. 520 del codice di procedura civile.

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