D.P.R. 645/1958
Art. 212 — Elenco delle trascrizioni ed iscrizioni I certificati storici catastali richiesti dall'esattore sono rilascia…
Art. 212. Elenco delle trascrizioni ed iscrizioni I certificati storici catastali richiesti dall'esattore sono rilasciati in carta libera e gratuitamente. I conservatori dei pubblici registri immobiliari e mobiliari sono tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente all'esattore l'elenco delle trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni da lui indicati, contenente l'indicazione dei titoli trascritti e dei crediti iscritti e del domicilio delle persone a cui favore risultano fatte le trascrizioni ed iscrizioni. Il pignoramento e' trascritto gratuitamente nei registri di cui al precedente comma.
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